Il 1° luglio scatta l’obbligo del fondo di garanzia per tour operator e agenti di viaggio – Vietato farsi trovare impreparati.

Con il fondo di garanzia per insolvenza e fallimento non si scherza più. Il rischio sono sanzioni che oscillano da un minimo di 4mila a un massimo di 20mila euro, fino alla sospensione da 15 giorni a 3 mesi dall’attività, per arrivare alla cessazione della stessa in caso di recidiva. E per chi contravviene, ci pensa l’Autorità garante della concorrenza e del mercato a servire la stoccata. Tocca al mercato, quindi, cogliere l’opportunità di “professionalizzarsi” ulteriormente, spingendo su principi fondamentali come la tutela del viaggiatore.

Dal 1° luglio – data in cui entrerà in vigore la direttiva Ue sui pacchetti e i servizi turistici collegati, già pubblicata in Gazzetta Ufficiale – tour operator e agenti di viaggi dovranno adempiere a quanto previsto dalla nuova regolamentazione europea. Senza se e senza ma.

L’articolo 36 del testo specifica quelli che dovranno essere i contenuti del contratto di pacchetto turistico, «Al punto C è stabilito come il venditore debba inserire nell’accordo il nome e i recapiti, compreso l’indirizzo geografico, del soggetto incaricato della protezione in caso di insolvenza».

Come punto di contatto centrale per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo di operatori e agenzie di Stati membri diversi, la direttiva Ue designa il Mibact, che – si legge al punto 3 dell’articolo 48 della direttiva pacchetti – ha il compito di mettere a disposizione degli altri Paesi tutte le informazioni necessarie riguardo ai rispettivi obblighi nazionali in materia di fondo di garanzia. Inoltre, al ministero competente (per ora quello dei Beni e delle Attività culturali, che comprende anche il Turismo) spetterà la mansione di “autorizzare a condizioni di reciprocità l’accesso a qualunque registro disponibile, anche online”. Un fascicolo che fungerà da “bocca della verità”, contenente l’elenco di tutti gli organizzatori e i venditori in regola con la protezione per insolvenza o fallimento.

E se uno Stato Ue dovesse dubitare sulla copertura assicurativa di una delle imprese turistiche, al punto 4 dell’articolo 48 (sempre della direttiva pacchetti), il Mibact viene obbligato a “rispondere alle richieste il più rapidamente possibile, tenendo in considerazione l’urgenza e la complessità della questione”, fornendo un primo feedback entro 15 giorni lavorativi dal recepimento della domanda.

Fonte: l’agenzia di viaggi



Categorie:Le notizie

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